Amministratore di Sostegno
Amministratore di Sostegno

L'Amministratore di Sostegno è una figura nominata dal Giudice Tutelare che ha l'importante finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L’Amministratore di Sostegno si affianca agli altri Istituti di protezione giuridica presenti nel Codice Civile quali l'inabilitazione e l'interdizione.
A CHI SI RIVOLGE
Tutela le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, ecc.
La nomina dell’AdS può essere chiesta anche nei confronti del minore che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 404 C.C.; in tal caso la domanda andrà presentata al Giudice Tutelare competente (non al Tribunale dei Minorenni) nell’ultimo anno prima del compimento dei 18 anni.
DA CHI VIENE NOMINATO
L'Amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale di residenza del beneficiario. Nel Decreto di nomina il giudice individua i poteri di rappresentanza/o di assistenza dell’amministratore di sostegno, in relazione alle residue capacità ed alle effettive esigenze della persona che deve essere protetta.
CHI PUO’ DIVENTARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Possono essere nominati Amministratore di Sostegno:
- i parenti entro il 4° grado in linea retta e collaterale, il coniuge, gli affini entro il 2° grado, e i conviventi stabili della persona beneficiaria (non sono comprese le badanti)
- il tutore o il curatore congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione e inabilitazione
- i responsabili dei servizi sociali e sanitari o direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona
- il Giudice Tutelare d’ufficio e il Pubblico Ministero