Esenzioni ticket

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Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono soggetti al pagamento del ticket tutti gli assistiti ad eccezione di quelli in possesso di un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia, o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali (es. donne in stato di gravidanza, donatori di sangue e di midollo, soggetti minori di anni 14 etc., indipendentemente dal reddito familiare).

Per maggiori informazioni visita il sito di Regione Lombardia.

Per richiedere il rilascio dell'esenzione, inviare una mail con tutta la documentazione sanitaria, codice fiscale e un documento di identità a: 

Ufficio Scelta/Revoca di Cremona
E-mail:assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

Ufficio Scelta/Revoca di Casalmaggiore
E-mail: assintegrativa.casal@asst-cremona.it

PER STATO DI SALUTE

I cittadini:

  • con patologia cronica possono richiedere l’esenzione presentando la certificazione rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica o privata accreditata e la propria Tessera sanitaria. Il diritto all'esenzione è valido per le prestazioni correlate alla patologia.
  • con malattia rara possono richiedere l’esenzione presentando la certificazione redatta su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a diagnosticare la malattia.
  • riconosciuti come invalidi civili da parte di INPS per ottenere l'attestato di esenzione devono recarsi agli sportelli territoriali Scelta e Revoca con il verbale che attesta l'invalidità o inviare il verbale via e-mail a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it.
PER REDDITO

I cittadini che si trovano in particolari condizioni di reddito possono avere diritto all'esenzione all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o farmaceutiche.

Alcune esenzioni per reddito sono assegnate automaticamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, altre devono essere invece autocertificate sotto la propria responsabilità. 

CODICI ESENZIONE: E01, E03, E04, E05, E14

Le esenzioni con codice E01, E03, E04, E05 ed E14 sono certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Queste esenzioni sono assegnate automaticamente agli aventi diritto e vengono registrate nell’Anagrafe Regionale degli Assistiti, in base ai dati comunicati dal Ministero. Nel mese di marzo di ogni anno, il Ministero stila l'elenco dei cittadini che hanno diritto all’esenzione.
L’elenco viene definito in base alle informazioni fornite da:

  • Agenzia delle Entrate (per la verifica del limite di reddito),
  • INPS (per la verifica della titolarità dell’assegno sociale e della pensione al minimo),
  • Ministero del Lavoro (per la verifica di assenza di posizione di lavoro).

Le esenzioni individuate dal MEF hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo successivo. Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di diritto. Le esenzioni già registrate in anagrafe regionale vengono automaticamente rinnovate agli aventi diritto sulla base di quanto comunicato dal MEF ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo.

CODICI ESENZIONE: E02, E12, E13

Il diritto alle esenzioni con codice E02, E12, E13 è invece riconosciuto dalle ASST di competenza territoriale con il rilascio di un apposito attestato, sulla base dell’autocertificazione presentata dal cittadino.

Se sono venute meno le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione (ad es. per cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc.) il cittadino deve darne immediata comunicazione all’ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca). L’ASST provvederà alla revoca e al ritiro del certificato di esenzione.

IMPORTANTE
Dal 2020 le esenzioni E12 ed E13 hanno una durata massima biennale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni biennio (salva precedente variazione dello stato di diritto come ad esempio la perdita dello status di disoccupato).

CODICI ESENZIONE: E30, E40

Dal 1° aprile 2020, le esenzioni relative all’assistenza farmaceutica E30 ed E40 vengono attribuite e rinnovate automaticamente esclusivamente ai soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro,

Le esenzioni E30 e E40 sono valide per un anno, dal 1° aprile al 31 marzo successivo, e vengono assegnate automaticamente dal MEF ogni anno se rimangono le condizioni per beneficiarne. Se invece non sussistono più le condizioni di diritto, verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo di ogni anno.

A partire dal 2022 il termine annuale per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF è fissato al 30 giugno, fatte salve modifiche normative e/o provvedimentali.

DOVE PRESENTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE AL DIRITTO ALL'ESENZIONE

L’autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un’esenzione per reddito può essere presentata:

  • agli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza;
  • tramite il sito FSE e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni;
  • in qualunque farmacia (solo per E30, E40, E02, E12, E13).

I moduli di autocertificazione sono reperibili presso le medesime sedi.

In caso di dubbi sulla propria situazione reddituale si consiglia di rivolgersi ad un Patronato, a un CAAF o ad altro soggetto che offra assistenza fiscale.

Per quanto riguarda la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, i medicinali si dividono in due classi:

  • Medicinali di Fascia A (medicinali essenziali e medicinali per malattie croniche) - Sono medicinali, a carico del SSN e quindi rimborsabili, impiegati per patologie gravi, croniche e acute. Sono inclusi nella Fascia A tutti i medicinali ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA). 
  • Medicinali di Fascia C (medicinali non essenziali) - Sono medicinali a totale carico del paziente utilizzati per patologie di lieve entità, o considerate minori, che, quindi, non sono considerati “essenziali".