Accesso civico
Accesso civico
- COME PRESENTARE ISTANZA DI ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”
L’art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede che, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso civico può essere presentata alternativamente:
Al Dirigente responsabile dell’ufficio che detiene i documenti/informazioni richieste.
All’Ufficio relazioni con il pubblico, tramite e-mail al seguente indirizzo: urp@asst-cremona.it
All’Ufficio affari generali e legali – ufficio protocollo, tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@asst-cremona.it
Il procedimento di accesso civico si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con provvedimento espresso e motivato. Se vi sono soggetti controinteressati, la richiesta di accesso è comunicata agli stessi, assegnando termine di 10 giorni per presentare motivata opposizione.
In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla data di comunicazione ai controinteressati fino all'eventuale opposizione. Decorso tale termine, l’Azienda provvede sulla richiesta.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis (tutela di interessi giuridicamente rilevanti).
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza tramite e-mail al seguente indirizzo: responsabile.trasparenza@asst-cremona.it
Quest’ultimo decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni.
Contro la decisione il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Ultimo aggiornamento: 18/04/2019