Amministratore di Sostegno

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L'Amministratore di Sostegno è una figura nominata dal Giudice Tutelare che ha l'importante finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

L’Amministratore di Sostegno si affianca agli altri Istituti di protezione giuridica presenti nel Codice Civile quali l'inabilitazione e l'interdizione.

A CHI SI RIVOLGE

Art.404 c.c.

La persona che, per effetto di una infermità ovvero una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostefgno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza (es.: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, ecc.)

La nomina dell’AdS può essere chiesta anche a beneficio del minore fragile di anni 17. La domanda andrà presentata al Giudice Tutelare territorialmente competente (non al Tribunale dei Minori).  L'amministrazione, tuttavia, è esecutiva solo con il ragggiunggimento del diciottesimo anno di età. 

CHI PUO' RICHIEDERLO

Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:

  • ai parenti entro il 4° gtrado in linea retta e collaterale, il coniuge, gli affini entro il 2° grado e i conviventi stabili della persona beneficiaria (non sono comprese le badanti);
  • persona stabilmente convivente; unito civilmente in favore del proprio compagno;
  • il tutore o il curatore congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione e inabilitazione;
  • i responsabili dei servizi sociali e sanitari o direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
  • il Pubblico Ministero.
CHI PUÒ DIVENTARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

I soggetti che possono ricoprire il ruolo di  Amministratore di Sostegno sono:

  • i parenti entro il 4° grado, compresi i genitori, i fratelli, le sorelle o i figli;
  • il conuge, purchè non separato, o il convivente;
  • il soggetto designato dal Giudice Tutelare ( che dunque può essere anche un soggetto terzo, normalmente un avvocato, un commercialista od un volontario formato in materia).

Gli specialisti/operatori sociali o sanitari che hanno in carico il beneficiario, non  possono essere nominati dal giudice quali Amministratori di Sostegno.

 DA CHI VIENE NOMINATO

L'amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale di residenza del beneficiario. Nel Decreto di nomina il giudice individua i poteri di rappresentanza o di assistena dell'Amministratore di Sostegno, in relazione alle residue capacità ed alle effettive esigenze della persona che deve essere tutelata. 

PER INFORMAZIONI

Tel. 0372 408630-631, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16
E-mail protezionegiuridica@asst-cremona.it